10 Mag 2017
Ottenere il risarcimento danni in caso di responsabilità medica anche quando la perizia abbia escluso la sussistenza del nesso di causalità (Si allega copia della sentenza del Tribunale di Milano).
Quando viene richiesto il risarcimento del danno in casi di responsabilità medica per un errore od omissione di personale medico di un ospedale o di altra struttura (medici, infermieri ecc.), il Giudice deve verificare, non solo che vi sia stata una violazione delle linee giuda oleges artische regolano la particolare branca della medicina coinvolta, ma anche la sussistenza del nesso di causalità nel caso di specie.
In termini semplicistici, il nesso di causa si considera sussistente tutte le volte in cui, ove l’errore o l’omissione dei medici fosse mancata, l’evento si sarebbe verificato certamente o, comunque, sarebbe stato più probabile la sua mancata verificazione, piuttosto che il contrario (la regola del 50% +1).
Il più delle volte la domanda di risarcimento del danno in casi di malasanità viene respinta proprio per la mancanza del nesso di causa, in quanto nella CTU i periti, pur riscontrando qualche violazione od omissione delle linee guida, concludono affermando che l’evento (morte, malattia, invalidità ecc.) si sarebbe comunque verificato anche nel caso di comportamento corretto dei sanitari o, comunque, sarebbe stato più probabile il suo verificarsi rispetto al contrario.
Questo, purtroppo, si verifica a volte a causa del corporativismo che vige tra i medici, per cui il CTU (anch’esso un medico) è restio a pronunciarsi in termini netti circa la responsabilità di suoi colleghi.
Il problema in questi casi è che, ove la CTU non presenti conclusioni univoche circa la sussistenza del nesso di causa, la domanda viene senz’altro respinta con possibili gravi conseguenze in termini di ingenti spese legali (non solo quelle del proprio avvocato, ma anche quelle degli avversari del CTU e di tutti i consulenti di parte).
Per ovviare tale rischio, è indispensabile che il legale del soggetto danneggiato al momento della redazione dell’atto di citazione presenti una domanda subordinata di risarcimento del danno per la perdita di chance subita a causa dell’azione od omissione del sanitario.
Per fare un esempio, i familiari di un defunto a causa di un errore medico devono richiedere il risarcimento dei danni non solo perché le azioni od omissioni dei medici hanno causato il decesso del proprio congiunto, ma anche, in via subordinata, nel caso in cui sia accertato che l’errore medico, pur non essendo stato la causa certa del decesso, ha comportato una rilevante perdita di chance di sopravvivenza del defunto.
Solo in questo modo è possibile scongiurare il rischio di una pronuncia di rigetto quando la CTU non abbia ritenuto sussistente il nesso di causa.
Nel caso di cui ci siamo occupati di fronte al Tribunale di Milano i familiari di una persona defunta a causa di un’infezione contratta a seguito di un intervento chirurgico avevano chiesto la condanna del chirurgo e del personale del reparto di rianimazione non solo perché le loro omissioni erano state la causa certa o probabile del decesso, ma anche, in via subordinata, perché tali azioni gli avevano fatto perdere rilevanti chance di sopravvivere.
La perizia, da un lato, aveva accertato senza ombra di dubbio che il personale medico aveva violato le linee giuda in materia non effettuando un intervento di drenaggio percutaneo sul sito chirurgico, dall’altro, aveva però rilevato che il paziente era sin da subito gravissimo e che, anche in caso di corretto drenaggio, sarebbe deceduto ugualmente.
La stessa CTU, però, interrogata sul punto, ha accertato che, in ogni modo, tale omissione aveva fatto perdere al paziente rilevanti chance di sopravvivere.
Il Tribunale di Milano, quindi, pur respingendo la domanda principale per mancata prova del nesso di causa, ha accolto la domanda subordinata di perdita di chance di sopravvivenza, condannando l’ospedale ed il chirurgo a risarcire il danno subito dalle attrici per la perdita del rapporto parentale nonché a rimborsare loro tutte le spese legali e di perizia.
Anche alla luce del caso citato riteniamo che in questo tipo di controversie sia indispensabile la proposizione di una domanda subordinata per la perdita di chance.
Avv. Michele Anichini