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Responsabilità medica: Danno da perdita di chance anche in caso di tumore

16 Mar 2018

Responsabilità medica: Danno da perdita di chance anche in caso di tumore

La responsabilità dei medici e dell’ospedale per non aver correttamente valutato l’esame istologico effettuato a seguito di un intervento chirurgico di rimozione di un tumore all’intestino va riconosciuta in caso di decesso del paziente in quanto a causa di tale omissione lo stesso ha perso rilevanti chance di sopravvivere e ha vissuto in condizioni peggiori (Tribunale di Arezzo sentenza dell'8.8.17 N. 943, allegata).

È il caso di un paziente affetto da tumore all’intestino che viene operato e muore dopo poco più di tre anni. Nel corso del giudizio viene accertata l’omissione dei sanitari per non aver valutato correttamente l’istologico e non aver quindi rioperato il paziente, che moriva dopo circa tre anni.

Il Tribunale ha condannato l’ospedale non perché le omissioni siano state la causa del decesso del paziente, ma perché a causa di tali omissioni il paziente malato di tumore ha perduto chance di sopravvivere più a lungo e in condizioni migliori.

La CTU ha stabilito che, ove fosse stato correttamente trattato, il paziente avrebbe avuto l’80% di possibilità di sopravvivere almeno 5 anni.

Il Giudice ha confrontato questo periodo  con quello realmente vissuto e ha concluso che a causa dell’errore il paziente aveva perso l’80 % di possibilità di sopravvivere almeno 17 mesi in più e in condizioni migliori.

Il ragionamento ha preso le mosse dal valore del 100% del danno di un uomo a 73 anni (data dell’omissione) secondo le tabelle del Tribunale di Milano e ha considerato che da tale età l’aspettativa di vita è almeno altri 12 anni.

Se, quindi, la somma suddetta, pari secondo tabella a  di € 766.805,00, costituisce il valore riconosciuto al totale delle capacità fisio-psichiche (ovvero, alla pienezza del bene salute) di un uomo che nel 2010 aveva 73 anni con davanti a sè una previsione statistica di vivere per altrettanti 12 anni, un singolo anno di vita di tale valore dovrebbe allora stimarsi in Euro (766.805,00:12=) 63.900,00 circa, pari a un valore mensile di € 5.325,00.

Poiché, nella fattispecie concreta, la sopravvivenza del paziente è stata di 3 anni e sette mesi, a fronte di una probabilità dell'80% di sopravvivenza a cinque anni, è sembrato equo liquidare il danno in questione nella misura di € 72.420,00 (80% dell'importo di € 90.525,00, calcolato moltiplicando il valore mensile di € 5.325,00 per i 17 mesi di mancata sopravvivenza).

Oltre a tale importo è stata liquidata una somma in via equitativa per la peggiore qualità della vita che il paziente ha avuto nel periodo di sopravvivenza.

Ulteriori somme sono state anche riconosciute ad altri congiunti per la perdita del rapporto parentale.

Avv. Michele Anichini