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TITOLARE EFFETTIVO E TRUST

4 Dic 2023

TITOLARE EFFETTIVO E TRUST

Dal 10 ottobre 2023 i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare entro 60 giorni i loro “titolari effettivi”agli uffici del registro delle imprese.

Considerando tale termine, la scadenza per la trasmissione delle domande è prevista per l'11 dicembre 2023.

Ma cosa è il titolare effettivo?

L’art. 20 comma 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d. lgs n. 231/2007) afferma che:

“Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza,è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”.

In base a tale previsione normativa, pertanto, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali - già costituiti alla data del 9 ottobre 2023 - devono necessariamente comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese entro l’11 dicembre 2023, per non incorrere in sanzioni previste dall’art. 2630 c.c.

Quindi, nel caso di un trust dovranno essere comunicate tutte le informazioni relative all'identità del costituente o dei costituenti (settlor), del fiduciario o dei fiduciari (trustee), del guardiano o dei guardiani ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari.

Nel caso del trust, quindi, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa e tutti i soggetti coinvolti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella ‘sezione speciale’ del registro delle imprese.

Per completezza conviene osservare, invece, che per tutti i trust che verranno costituiti dopo il 9 ottobre 2023, ovvero dopo l’entrata in vigore della norma sui titolari effettivi, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dalla costituzione.

Studio Legale Associato FBA